ASSOCIAZIONE
INTERMEDITERRANEA
PER IL TURISMO
ASSOCIATION
INTERMEDITERRANEENNE
POUR LE TOURISME
TOURISM
INTERMEDITERRANEAN
ASSOCIATION
ASSOCIAZIONE INTERMEDITERRANEA PER IL TURISMO
In data 29 novembre 2004 è stata formalmente costituita l'Associazione Intermediterranea per il Turismo.
Presidente dell'Associazione, per la durata di tre anni, è stato nominato il dott. Manlio Maggioli - Presidente della Camera di Commercio di Rimini;
Segretario Generale dell'Associazione, per la durata di tre anni, è stato nominato il dott. Maurizio Temeroli - Segretario Generale della Camera di Commercio di Rimini.
ASSOCIAZIONE INTERMEDITERRANEA PER IL TURISMO
S T A T U T O
Articolo 1 - DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE
1. E' costituita l'Associazione, transnazionale e senza scopo di lucro, denominata:
"ASSOCIAZIONE INTERMEDITERRANEA PER IL TURISMO".
2. L'Associazione ha sede in Rimini (RN) - Italia, Via Sigismondo, 28, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Rimini.
3. L'Associazione può istituire sedi secondarie filiali e succursali presso ogni Stato rientrante nell'area di riferimento.
Articolo 2 - FUNZIONI
1. L'Associazione ha per suo riferimento essenziale la Dichiarazione di Barcellona del 1995 come pure i mezzi e gli strumenti sviluppati dall'Unione Europea per promuovere la cooperazione economica fra l'area Europea e l'area dei Paesi Mediterranei partner.
Essa parte dalla consapevolezza del ruolo centrale svolto dal settore turistico nello sviluppo delle rispettive economie e società e in tutta l'area euro-mediterranea.
L'Associazione intende promuovere una nuova cultura del turismo su scala euro-mediterranea, come insostituibile fattore di crescita economica e culturale, di conoscenza e di integrazione fra i popoli di quest'area e del resto del mondo.
L'Associazione si propone la promozione dell'immagine turistica dell'area geografica relativa ai Paesi aderenti all'Associazione che si affacciano sul Mediterraneo ed opera assicurando sostegno e servizi alle iniziative di cooperazione economica, sociale e culturale, dei soggetti pubblici e privati che operano nella filiera turistica, nel rispetto delle disposizioni delle legislazioni nazionali e delle disposizioni della Unione Europea nonché degli obiettivi di interesse generale e di politica promozionale stabiliti annualmente dall'Assemblea.
I promotori della Associazione sono in particolare coscienti delle possibilità di collaborazione nel campo degli investimenti turistici, delle forniture alberghiere, delle tecnologie e del trasferimento di know-how, dello sviluppo e della promozione dei flussi turistici, della partecipazione alle fiere di settore, nel campo della formazione turistica e, più in generale, nei diversi aspetti che concorrono a formare la filiera turistica.
2. L'Associazione più specificatamente:
a - promuove e contribuisce al coordinamento delle iniziative di promozione turistica intraprese da persone fisiche, enti e organismi di diritto privato o pubblico appartenenti ai Paesi aderenti.
b - guarda con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale, quale quello musivo, nell'area euro-mediterranea; si impegna a promuovere iniziative congiunte nel campo del turismo culturale, anche organizzando progetti pilota specifici.
c - sostiene, l'attività di imprese e altri organismi, pubblici e privati, interessati alla promozione ed alla commercializzazione di prodotti turistici dell'area mediterranea.
d - intende cooperare per la promozione comune del settore turistico, sia per quanto concerne la produzione di beni che l'offerta di servizi: investimenti, costruzioni, manutenzioni ed installazioni legate alle strutture turistico ricettive, attività extra alberghiere (parchi tematici, attività di pesca, di vela, ecc.), grandi infrastrutture turistiche (porti turistici, aeroporti, campi da golf, impianti sportivi, ecc.), imprese che operano a favore della compatibilità ambientale, forniture alberghiere, arredo d'interni ed esterni, catene di ristorazione, formazione, trasferimento di know-how, realizzazione di software gestionali per gli alberghi ed altri investimenti in beni e servizi, per la promozione dei differenti tipi di cooperazione economica ed istituzionale.
e - si propone altresì di sviluppare un'ampia collaborazione per lo scambio di informazioni, e per assicurare la necessaria assistenza reciproca tra i propri aderenti per la partecipazione a fiere, congressi, meeting relativi a tale settore, nonché per la realizzazione di studi sui mercati turistici internazionali, sul diritto dei Paesi dell'area mediterranea ed extra mediterranea relativamente al turismo.
f- realizza iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale, dando vita ad un Forum permanente di personalità impegnate nel settore, in modo da consentire alle stesse le più diverse forme di collaborazione, promuovendo, al contempo, gli scopi generali dell'Associazione.
g- fornisce, anche dietro corrispettivo, pareri, consulenze e servizi promozionali ad enti, imprese ed organismi pubblici e privati.
h - appoggia e promuove iniziative legislative e programmi internazionali, dell'Unione Europea, nazionali, regionali e locali, collaborazioni istituzionali (cooperazione decentrata) nonché programmi di promozione turistica integrati.
Articolo 3 - ATTIVITA'
1. Nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, l'Associazione:
a - realizza singoli progetti o azioni coordinate in settori di politica turistica in generale, anche stipulando convenzioni con enti, imprese ed altri organismi pubblici e privati appartenenti a Paesi anche estranei all'area mediterranea, nonché con esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza;
b - partecipa allo svolgimento di progetti per conto di enti, imprese ed organismi pubblici e privati;
c - può svolgere qualsiasi altra attività coerente con i propri fini statutari anche se non contemplata nei commi precedenti;
d - le modalità di gestione delle risorse finanziarie sono stabilite da apposito regolamento proposto dal Comitato Direttivo ed approvato dall'Assemblea;
e - i prelevamenti dalle disponibilità depositate presso aziende di credito od altri istituti finanziari sono effettuati con la firma del Presidente o del Segretario Generale o di altra persona a ciò delegata dal Comitato Direttivo;
f - all'Associazione, durante la propria vita, è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 4 - ATTIVITA' ALL'ESTERO
1. per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali l'Associazione può operare anche attraverso altri organismi pubblici o privati i quali, potranno su delega dell'Associazione, svolgere le funzioni e le attività di cui agli articoli 2 e 3.
Articolo 5 - PROGRAMMA PROMOZIONALE E PROGRAMMI ESECUTIVI DI ATTUAZIONE
1. L'Associazione elabora il programma promozionale di durata pluriennale, contenente le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, nonché l'eventuale indicazione di aree geografiche verso le quali potrà essere rivolta la propria attività e la previsione di massima per gli importi globali di spesa.
2. Il programma promozionale è attuato mediante programmi esecutivi annuali, deliberati entro l'anno precedente a quello cui si riferiscono, nell'ambito dei quali vengono definite le modalità di attuazione delle singole iniziative.
3. Il programma promozionale ed i programmi esecutivi sono predisposti dal Comitato Direttivo ed inviati, per l'approvazione, all'Assemblea.
Articolo 6 - ISCRIZIONE ED AMMISSIONE
1. Possono essere ammessi all'Associazione tutti coloro che, persone fisiche, persone giuridiche o enti, di diritto pubblico o privato, sono in grado di contribuire al perseguimento degli scopi associativi.
2. La domanda di ammissione deve rivestire la forma scritta ed indicare:
a - l'attività svolta e le specifiche competenze e gli ambiti operativi;
b - l'impegno incondizionato di osservare le norme dello statuto, i regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione stessa.
3. La domanda deve essere presentata al Segretario Generale, che decide in merito e ne darà poi comunicazione al Comitato Direttivo. La decisione deve essere comunicata all'aspirante socio per iscritto.
Articolo 7 - CATEGORIE DI ASSOCIATI
1. Gli associati si distinguono in:
- soci effettivi;
- soci onorari;
- soci sostenitori.
2. Sono soci effettivi coloro che, contribuiscono direttamente alla realizzazione dei programmi e/o delle iniziative dell'Associazione.
3. Sono soci onorari coloro che, nominati dal Comitato Direttivo, si siano evidenziati nel settore del turismo per particolari meriti in campo accademico, culturale e sociale.
4. Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono con donazioni od offerte libere, o, comunque, collaborazioni. I soci sostenitori sono nominati con modalità stabilite dal Comitato Direttivo.
Articolo 8 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
1. Ogni associato ha il diritto di:
- partecipare, anche mediante delega scritta, all'Assemblea e votare secondo le modalità previste dallo Statuto;
- partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;
- prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi dell'Associazione eventuali osservazioni o richieste relative alla gestione.
Articolo 9 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI
1. Ogni associato ha il dovere di:
- partecipare alle iniziative sociali ed intervenire, in sede di riunioni e/o dibattiti, in conformità dello statuto;
- osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione nonché i programmi decisi dal Consiglio Direttivo avanzando, in caso di disaccordo, eventuali proposte alternative in seno all'Assemblea.
Articolo 10 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA'
1. L'attività dell'Associazione sarà finanziata dai contributi spontanei dei singoli associati ,dei soci sostenitori e di terzi.
Articolo 11 - RAPPORTO ASSOCIATIVO
1. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.
2. La qualità di associato non è trasmissibile.
3. In caso di cessazione del rapporto associativo fra l'Associazione e i soci, questi ultimi o i loro eredi e aventi causa, non avranno diritto alcuno sul patrimonio e sulle quote e/o contributi versati.
Articolo 12 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
1. Il rapporto associativo si scioglie a seguito di recesso o di esclusione dell'associato.
2. Il recesso deve essere comunicato al Comitato Direttivo, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, prima del 30 settembre di ogni anno solare ed ha effetto dal 30 ottobre seguente.
3. L'esclusione può essere deliberata dal Comitato Direttivo, quando l'associato ponga in essere comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione o in qualunque modo comprometta il decoro ed il prestigio dell'Associazione o non partecipi alla vita associativa.
4. La proposta di esclusione deve contenere l'indicazione dei motivi, essere posta all'ordine del giorno del Comitato Direttivo e comunicata a ciascun associato ed all'interessato almeno 30 giorni prima della data della riunione in cui si delibera su di essa. L'interessato è ammesso a proporre per iscritto una memoria difensiva.
5. Nei 30 giorni successivi alla comunicazione della delibera del Comitato Direttivo l'interessato può proporre appello all'Assemblea. La proposizione dell'appello sospende l'efficacia della delibera di esclusione. Sull'esclusione delibera l'Assemblea nella prima riunione utile.
6. L'esclusione è efficace allo scadere del trentesimo giorno successivo alla comunicazione della deliberazione in tal senso del Comitato Direttivo o, in caso di appello, dell'Assemblea.
Articolo 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea;
- il Comitato Direttivo;
- la Presidenza;
- il Segretario Generale.
Articolo 14 - ASSEMBLEA
1. L'Assemblea degli associati è l'organo di direzione dell'Associazione e definisce le direttive generali cui deve ispirarsi l'attività dell'Associazione. Essa è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea straordinaria adotta i Regolamenti proposti dal Comitato Direttivo e le modifiche dello statuto; delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione.
3. L'Assemblea ordinaria nomina i componenti del Comitato Direttivo, approva il bilancio, nomina le Commissioni di Lavoro su particolari tematiche economico-giuridiche di interesse comune, delibera su ogni altro argomento che venga sottoposto al suo esame dal Comitato Direttivo o da almeno due degli associati.
4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione ove siano presenti la maggioranza degli associati; in seconda convocazione con la presenza di un quarto degli associati; essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il caso dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio dell'Associazione, ove occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.
5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice degli associati; in seconda convocazione con la presenza di un quarto degli associati. Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.
6. Ogni associato è titolare di un voto e partecipa all'Assemblea in proprio o nel caso di persone giuridiche o enti, a mezzo del rappresentante. E' consentito il voto per delega.
7. L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante avviso di convocazione spedito agli aventi diritto al voto almeno 30 giorni prima della data in cui si tiene. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compreso il telefax e la posta elettronica. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora in cui si tiene l'Assemblea e l'elenco delle materie da trattare, ad eccezione di quanto disposto dal comma seguente.
8. L'Assemblea ordinaria è convocata di diritto annualmente, senza l'osservanza delle formalità di cui al presente articolo, nel luogo e nel giorno in cui si svolge l'annuale Forum sul Mediterraneo per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per l'elezione dei componenti degli Organi associativi e delle Commissioni, cessati per scadenza del termine.
9. L'Assemblea può svolgersi in tele-conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considera riunita nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il Segretario, onde si possa consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza o assenza, da chi ne fa le veci. In via subordinata, l'Assemblea designa come presidente uno degli intervenuti, a maggioranza semplice dei presenti. Il presidente dell'Assemblea nomina, fra gli intervenuti, un segretario e, ove occorra, due scrutatori.
11. Le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un notaio.
Articolo 15 - IL COMITATO DIRETTIVO
1. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o suo delegato, composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 21 (ventuno) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati. I suoi componenti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
2. Il Comitato direttivo:
a - predispone il bilancio preventivo entro il 30 ottobre dell'anno precedente a cui il bilancio si riferisce;
b - predispone il conto consuntivo entro il 30 ottobre dell'anno successivo;
c - predispone la relazione illustrativa di accompagnamento al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attività promozionale;
d - predispone il regolamento dei servizi dell'Associazione;
e - predispone i programmi promozionali di cui all'articolo 5 e delibera i programmi esecutivi di cui al medesimo articolo;
f - delibera in materia di liti attive e passive;
g - adotta tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 5;
h - delibera in ordine ad ogni altra competenza prevista dal presente statuto non specificamente attribuita ad altro organo.
3. Il Comitato Direttivo si raduna, sia nella sede associativa che altrove, purché in uno dei Paesi dell'area mediterranea, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Il Comitato è convocato dal Presidente con avviso di convocazione spedito ai componenti il Comitato almeno 15 giorni prima della data in cui si tiene la riunione. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compreso il telefax e la posta elettronica. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora in cui si tiene la riunione e l'elenco delle materie da trattare.
5. Le adunanze del Comitato Direttivo possono svolgersi in tele-conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Comitato si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il Segretario, onde si possa consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale.
6. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento è presieduto da un componente eletto, per la seduta, a maggioranza dei voti dei componenti presenti.
7. Per la validità delle deliberazioni del Comitato si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
8. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; il componente astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. In assenza di convocazione le delibere del Comitato Direttivo sono validamente assunte quando alla riunione siano presenti tutti i componenti il Comitato.
9. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
10. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
11. Ove prescritto dalla legge o in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, la redazione del verbale può essere demandata ad un notaio.
12. In caso di mancanza, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, di uno o più componenti del Comitato Direttivo, il Presidente può, a sua scelta, convocare il Comitato per procedere alla nomina per cooptazione dei componenti mancanti oppure deliberare la convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria, nel corso della quale si provvederà alla reintegrazione dei componenti mancanti. La convocazione dell'Assemblea Generale è in ogni caso necessaria qualora i componenti rimasti in carica siano inferiori alla metà dei componenti eletti.
13. I componenti eletti per cooptazione scadono insieme ai componenti in carica eletti dall'Assemblea Generale.
Articolo 16 - PRESIDENZA
1. Il Presidente della Associazione è nominato dall'Assemblea e dura in carica il tempo stabilito dall'Assemblea che lo nomina.
2. Il Presidente convoca il Comitato Direttivo, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato.
3. Può adottare le deliberazioni su materie di competenza del Comitato Direttivo in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti o ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Comitato medesimo nella sua prima riunione utile.
4. Il Presidente partecipa alle sedute dell'Assemblea Generale e del Comitato Direttivo e le presiede.
5. Il Comitato Direttivo può nominare al suo interno uno o più Vice Presidenti o Co-Presidenti che rappresentino del pari l'Associazione con i poteri del Presidente.
Articolo 17 - IL SEGRETARIO GENERALE
1. Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea e dura in carica il tempo stabilito dall'Assemblea che lo nomina.
2. Il Segretario Generale esegue le volontà espresse dall'Assemblea, decide su tutte le questioni gestionali e compie tutti gli atti che ritiene opportuni o necessari per il buon andamento dell'Associazione, con la sola esclusione di quelli che la legge o il presente statuto attribuiscono all'Assemblea o al Comitato Direttivo.
3. Provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione e valuta le proposte di ammissione nell'Associazione.
4. Il Segretario Generale ha il potere di rappresentanza, sostanziale e processuale dell'Associazione.
Articolo 18 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
1. In caso di scioglimento dell'Associazione il Comitato provvede alle operazioni di liquidazione, avvalendosi, se del caso, di un professionista.
2. Il bilancio di liquidazione è approvato dall'Assemblea che delibera sulla destinazione dell'eventuale attivo netto, da devolversi a fini di pubblica utilità o ad altre Associazioni od Enti con finalità analoghe e non aventi scopo di lucro.
Articolo 19 - DISPOSIZIONI GENERALI
1. L'Associazione è regolata dalla legge italiana. L'attività dell'Associazione si svolge secondo le norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti emanati dal Comitato Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci.
Articolo 20 - NORME TRANSITORIE
Per il primo periodo di vita dell'Associazione e comunque fino alla prima Assemblea dell'anno 2007 (duemilasette), l'Associazione avrà come Organi provvisori un Presidente ed un Segretario nominati nell'atto costitutivo.
F.ti MAGGIOLI MANLIO, MAZZI SERGIO, PIETRO BERNARDI FABBRANI NOTAIO.
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Atto costitutivo
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